freccia Consigliera di Fiducia
Compiti e funzioni
  • La Consigliera/il Consigliere, al fine di ottenere l'interruzione della molestia, dispone di ampia facoltà di azione: su richiesta della persona interessata prende in carico il caso e la informa sulla modalità più idonea per affrontarlo; può chiedere l'intervento di altri esperti (psicologi, avvocati) per formulare il proprio giudizio sulla scorta di pareri qualificati; sente l'autore/autrice dei comportamenti molesti e acquisisce eventuali testimonianze; promuove incontri congiunti tra la persona vittima della molestia e l'autore/autrice della medesima. Qualora lo ritenesse necessario per tutelare la vittima della molestia, la Consigliera/il Consigliere può proporre alla Direzione del personale lo spostamento di una delle persone interessate.
  • La Consigliera/il Consigliere, qualora non ritenga idonea la procedura informale, propone, a chi gli sottopone il caso, altre vie, non esclusa quella penale, se il comportamento denunciato si configura come reato; inoltre segnala alla Direzione del personale i casi di recidiva.
  • Qualora richiesto, la Consigliera/il Consigliere assiste la persona oggetto di molestie nei procedimenti disciplinari avviati per i casi di molestia sessuale.
  • La partecipazione delle/degli interessate/i agli incontri con la Consigliera/il Consigliere, o altre/i esperte/i individuate/i dalla Consigliera/dal Consigliere, avviene in orario di servizio.
  • Ogni anno la Consigliera/il Consigliere relaziona sulla propria attività al Presidente della Provincia e al Comitato per le pari opportunità; suggerisce azioni opportune, specifiche o generali, volte a promuovere un clima organizzativo idoneo ad assicurare la pari dignità e libertà delle persone, e partecipa alle iniziative di informazione e formazione promosse dall'Ente per tale scopo.