
Consigliera di Fiducia
Compiti e funzioni
- La Consigliera/il Consigliere, al fine di ottenere
l'interruzione della molestia, dispone di ampia facoltà di
azione: su richiesta della persona interessata prende
in carico il caso e la informa sulla modalità più idonea
per affrontarlo; può chiedere l'intervento di
altri esperti (psicologi, avvocati) per formulare il
proprio giudizio sulla scorta di pareri qualificati;
sente l'autore/autrice dei comportamenti molesti e acquisisce
eventuali testimonianze; promuove incontri congiunti
tra la persona vittima della molestia e l'autore/autrice
della medesima. Qualora lo ritenesse necessario per tutelare
la vittima della molestia, la Consigliera/il Consigliere
può proporre alla Direzione del personale lo spostamento
di una delle persone interessate.
- La Consigliera/il Consigliere, qualora non ritenga
idonea la procedura informale, propone, a chi gli sottopone
il caso, altre vie, non esclusa quella penale, se il
comportamento denunciato si configura come reato; inoltre
segnala alla Direzione del personale i casi di recidiva.
- Qualora richiesto, la Consigliera/il Consigliere assiste
la persona oggetto di molestie nei procedimenti disciplinari
avviati per i casi di molestia sessuale.
- La partecipazione delle/degli interessate/i agli incontri
con la Consigliera/il Consigliere, o altre/i esperte/i
individuate/i dalla Consigliera/dal Consigliere, avviene
in orario di servizio.
- Ogni anno la Consigliera/il Consigliere relaziona sulla
propria attività al Presidente della Provincia
e al Comitato per le pari opportunità; suggerisce
azioni opportune, specifiche o generali, volte a promuovere
un clima organizzativo idoneo ad assicurare la pari dignità e
libertà delle persone, e partecipa alle iniziative
di informazione e formazione promosse dall'Ente per tale
scopo.